Art. 2.
(Requisiti delle imprese e piano per la tutela della legalità nella zona franca).

      1. Le imprese devono essere autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.
      2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'interno il

 

Pag. 9

quale stabilisce, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i requisiti delle imprese ai quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.
      3. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure di sua competenza, sulla base di uno specifico piano per la tutela della legalità nella zona franca da adottare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intensificare le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata all'interno della zona franca nonché possibili forme di investimento realizzate attraverso l'impiego di denaro illecito.
      4. Il Ministro dell'interno, al fine di tutelare le imprese dai fenomeni di usura e di estorsione, nonché di assistere le stesse, nomina un tutor antiracket a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.
      5. È fatto obbligo alle imprese operanti nel territorio di cui al comma 1 dell'articolo 1, o che richiedono l'autorizzazione di operare nella zona franca, di denunciare ogni forma di comportamento illecito.
      6. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta:

          a) svolgere tutti gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;

          b) istituire linee telefoniche privilegiate per consentire in generale l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare svolgimento delle attività economiche nonché di installare appositi apparati di radio-allarme, individuati d'intesa con gli esperti del Ministero dell'interno, sulla base delle linee guida contenute nel Progetto operativo nazionale 2000-2006 «sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» del Ministro dell'interno;

          c) attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché

 

Pag. 10

sia assicurato da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti, il rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni pubblici.

      7. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.
      8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le amministrazioni interessate, attiva tutte le misure necessarie al fine di intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio dei comuni di Gela e di Butera al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata all'osservanza delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.
      9. Gli agenti all'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, i registri e gli altri documenti commerciali.